Perché il Tribunale Federale ha, di fatto, demolito dalle fondamenta tutta la struttura arbitrale

La premessa è d’obbligo: questa decisione (di primo grado) del Tribunale Federale non mi potrà mai risarcire di quanto subito 8 anni fa.
Allo stesso modo, proprio perché è passato molto tempo, è questione che ho riposto in un cassetto e per la quale riserbo solo un file, per ricordare quanto le persone (alcune persone) siano egoiste, quanto possano essere menefreghiste nei confronti dell’altrui vita.
Non credo nella giustizia divina, credo nella Giustizia.

La sentenza numero 17 del 9 ottobre 2017 potrebbe avere effetti dirompenti nel mondo AIA.
Anzi, dirò di più: la sentenza citata, nel caso in cui dovesse essere confermata nei successivi gradi di giudizio, avrà certamente effetti enormi nel mondo arbitrale dato che porrà nel nulla ampie porzioni del regolamento associativo e delle norme di funzionamento degli organi tecnici.

D’obbligo un’ulteriore premessa.
Il Regolamento associativo è dato da tutte quelle norme relative al funzionamento dell’Associazione (elezioni, nomine, diritti e doveri degli arbitri ecc.), le norme di funzionamento rappresentano il metodo secondo il quale operano gli Organi Tecnici, cioè le varie commissioni nelle quali sono inquadrati gli arbitri.

La sentenza 17/2017 del Tribunale Federale (sezione disciplinare), nell’affrontare la questione del singolo arbitro (il ricorrente Giovanni Greco, sezione di Roma 1) ha posto dei paletti di ordine generale che, se confermati, travolgeranno tutta l’organizzazione dell’Associazione Italiana Arbitri.

La sentenza la trovate nel file che allego:

Decisione TFN

Per quale motivo Giovanni Greco si è rivolto al Tribunale Federale Nazionale?
Sintetizzando il più possibile, Greco ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione di dismetterlo dal ruolo di arbitro effettivo CAI (cioè la prima delle cinque commissioni nazionali che, nell’ordine, sono le seguenti: CAN D, CAN PRO, CAN B, CAN A), basando il ricorso su una serie di elementi:

I. Difetto di motivazione della decisione di mancato avanzamento del ricorrente che avrebbe determinato l’automatica dismissione;

II. Violazione degli artt. 6, commi 7 e 10, 7, 15, commi 2 e 3, delle Norme di funzionamento degli Organi tecnici dell’A.I.A. (in prosieguo, per brevità, anche “Norme di funzionamento”) per l’omessa predeterminazione e indicazione degli “eventuali altri criteri” utilizzati dall’Organo tecnico nella compilazione della relazione di fine stagione per la valutazione degli arbitri da promuovere alle categorie superiori;

III. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità del sistema di attribuzione delle mere valutazioni tecniche, laddove l’art. 6, comma 5, delle Norme di Funzionamento non estende agli arbitri a disposizione degli Organi tecnici nazionali la garanzia della formulazione per iscritto dei rilievi nell’immediato dopo gara;

IV. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza per l’omessa predeterminazione all’avvio della stagione del numero di arbitri cui consentire il passaggio dalla C.A.I. alla CAND ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, delle Norme di Funzionamento, ovvero dei criteri sulla base dei quali il predetto numero sarà determinato;

V. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 231/2001, nonché dei principi generali in materia di selezione e accesso agli impieghi pubblici;

VI. Illegittimità derivata dall’illegittimità del Regolamento A.I.A. e delle Norme di funzionamento, laddove non prevedrebbero garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà nel procedimento di nomina dei componenti degli organi tecnici.

Non è mia intenzione annoiarvi sui motivi giuridici che hanno portato all’accoglimento del ricorso, vengono spiegati in termini eccellenti da chi ha redatto la sentenza.

Quel che risulta vieppiù importante è spiegare, brevemente ed il più chiaramente possibile, per quali motivi questa sentenza avrà effetti enormi sulla struttura dell’AIA, punto per punto.

1 – Gli arbitri, a fine stagione (cioè al 30 giugno) conoscono il proprio inquadramento, il che significa che vengono informati sulla categoria nella quale dirigeranno l’anno successivo.
Il ricorrente, basandosi sulle norme del regolamento, ha visto riconosciuto dal Tribunale la necessità (anzi l’obbligo) in capo all’AIA di motivare la dismissione, la permanenza o la promozione ad altra categoria di ogni singolo arbitro, in linea con quanto stabilito sia dalle leggi nazionali (in particolar modo dalla legge 241/1990) che dal regolamento stesso, in particolare all’art. 1 comma 2, il quale sancisce quanto segue: “l’A.I.A. provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità di accesso all’attività arbitrale”. Ne discende, per conseguenza, che tutti gli arbitri, onde evitare comportamenti discriminatori (cioè contrari al principio della parità di accesso) abbiano diritto ad un provvedimento MOTIVATO sulla propria posizione per evitare che tali scelte possano essere basate su atti parziali, discriminatori e/o non trasparenti. Attenzione: quest’ultimo periodo non è mia affermazione, è scritto (più volte, per la verità) in sentenza!

L’AIA, come sempre, ha tentato di opporsi a questa logica sostenendo che gli atti dell’Associazione non avrebbero valenza pubblicistica ma privatistica. Eccezione che non mi “suona” certo nuova dato che tale assurda congettura venne opposta anche alle mie obiezioni nel 2009, quando venni dismesso senza alcuna motivazione ma sulla base di posizioni personali.
Per semplificare, la legge 241/1990 non avrebbe applicazione nel mondo AIA perché diretta alla regolazione di rapporti pubblicistici mentre la difesa dell’Associazione sostiene da sempre (ed al fine di NEGARE agli associati di prendere visione, per esempio, dei rapporti degli osservatori con relativa votazione) che tali atti interni sarebbero regolati dal diritto privato. Tesi senza alcun senso dato che l’AIA è parte della FIGC che, a sua volta, è federazione facente parte del CONI. Il CONI è un ente pubblico, riceve denaro pubblico, utilizza denaro pubblico e, ovviamente, è tenuta al rispetto della legge 241/1990, intitolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Ciò significa, dunque, che chiunque può accedere ad atti che riguardino la PROPRIA sfera personale, nel caso specifico al fascicolo arbitrale, alle relazioni degli osservatori, alle graduatorie. Per quale motivo? Per controllare, come è giusto che sia in un paese democratico, se i voti siano stati modificati (è possibile). per quali motivi e quale posizione si occupi in graduatoria.

Vi sembra tutto scontato?
Ebbene, non lo è.
Gli arbitri, come ho affermato decine di volte, non conoscono i voti degli osservatori, non conoscono eventuali modifiche del voto assegnato, non conoscono (nemmeno a fine stagione) la propria graduatoria.

La domanda immediata è la seguente: e allora come fanno a sapere di essere stati meritatamente od immeritatamente dismessi/promossi/confermati?
Devono fidarsi.
O, meglio, DOVEVANO fidarsi: la sentenza sancisce che ciò è illegittimo. Immagino che abbiate strabuzzato gli occhi e riletto le ultime affermazioni. Beh, sappiate che è così, da sempre. Nei miei 12 anni a livello nazionale (tra Scambi e Serie A) non ho MAI conosciuto un singolo voto (tranne che per un breve periodo durante il commissariamento di Agnolin post Calciopoli), non ho MAI visto una relazione, non ho MAI conosciuto (ufficialmente) una graduatoria.
Tutto ciò ho eccepito all’AIA, naturalmente ottenendo nulla.

2 – Le norme di funzionamento degli organi tecnici contengono la seguente norma:

Art 6 comma 10

Ebbene sì: l’AIA stessa ha inserito (molti anni orsono) una norma secondo cui le graduatorie non rappresentano un documento di merito utile all’inquadramento associativo ma solo un valore indicativo.
Tradotto: questa norma autorizza gli organi tecnici (cioè i designatori delle varie categorie) a decidere una dismissione od una promozione sulla base di altri parametri. Quali? Non si sa, alcuni parametri soggettivi potrebbero consentire all’Organo Tecnico di promuovere un arbitro ultimo in graduatoria alla categoria superiore oppure di dismettere (cioè “mandare a casa”) un arbitro sebbene sia arrivato primo in graduatoria.
Capite bene ciò che significa questa norma: le graduatorie, formate sulla base delle votazioni ottenute durante la stagione da parte dei vari osservatori, contano solo a livello indicativo. In pratica l’organo tecnico può decidere come vuole, secondo parametri che vengono raggruppati sotto il termine “altri criteri“.
Ed attenzione! Tali criteri non sono individuati ma possono essere “la qualunque”.

Il Tribunale Federale ha stigmatizzato proprio quest’ultimo profilo, sancendo che questi fumosi “altri criteri” impediscono la formazione dei quadri non sulla “base della mera graduatoria e delle norme richiamate dalle difese dell’A.I.A. (talché) non è possibile comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione e, soprattutto, verificare l’effettivo rispetto del principio di parità di accesso arbitrale e di non discriminazione“.
Questo passaggio significa che, da quanto emerso nel procedimento, non risulta comprensibile quali siano e come incidano tali “altri criteri” che, di fatto, possono rendere la graduatoria un mero esercizio burocratico senza alcun dovere di rispetto della stessa.

3 – Il Tribunale, affrontando il terzo motivo di doglianza, riconosce che tali “altri criteri“, non essendo minimamente indicati, delimitati o semplicemente descritti, non possono essere riconosciuti come legittimi poiché, di fronte ad essi, soggetti esercenti la stessa attività potrebbero essere valutati sulla base di principi differenti.
La ratio di tale affermazione è chiara: arbitrare è uguale per tutti, tutti arbitrano nella medesima categoria e, ovviamente, devono essere valutati sulla base dei medesimi principi. Ipotizzare che “altri criteri” generici possano rendere la competizione disomogenea è lapalissiano. Per quale motivo un soggetto X dovrebbe essere valutato sulla base dei criteri A e B mentre il soggetto Y sulla base dei criteri C e D?
Entrambi devono competere sulla base di criteri identici, altrimenti si potrebbe giungere all’assurdità di poter scegliere sulla base di simpatie personali. Ho usato volutamente il condizionale.
E’ conseguenziale, pertanto, che il TFN concluda il paragrafo in merito rilevando l’essere “venuta meno la necessaria predeterminazione dei criteri, essendo stato rimesso alla libera determinazione dell’Organo tecnico di valutare ex post se applicare o meno gli ulteriori eventuali criteri ai fini della determinazione della graduatoria, in evidente violazione con i principi di trasparenza e imparzialità. Tra l’altro l’omessa predeterminazione dei criteri a inizio stagione non viola soltanto i principi di trasparenza e di imparzialità, ma lede inesorabilmente anche la par condicio degli arbitri, in quanto questi ultimi non sapendo i criteri sulla base dei quali saranno valutati non possono concorrere correttamente” . Viene ritenuto inaccettabile, dunque, che un qualsiasi arbitro possa essere giudicato sulla base di criteri che NON conosceva ad inizio stagione. E se fosse stato valutato (in sede di decisione finale) solo per simpatia personale?

4/5 – Il Tribunale accoglie il ricorso anche sulla base di un altro aspetto abbastanza surreale della disciplina AIA: la mancanza di certezze in merito ai posti disponibili nelle categorie superiori. Questo elemento, invero piuttosto marginale nel corpo di una sentenza di eccezionale rilevanza, ha comunque una sua importanza non banale: pensate ad un concorso pubblico (perché di questo, in fondo, si tratta) che, nel bando, contenga l’indicazione che i posti disponibili saranno “più o meno 20”. Ovvio che una tale indicazione sarebbe totalmente illecita.
Ebbene, nell’AIA funziona così, i posti disponibili non si conoscono se non a spanne.

6 – L’ultima parte della sentenza, se già non fosse molto pesante per l’AIA, è addirittura dirompente poiché il Tribunale afferma, senza troppi giri di parole, che “le procedure di nomina non sembrano garantire adeguatamente i principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà degli organi deputati ad assicurare la parità di accesso arbitrale di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento A.I.A. e l’indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni arbitrali prescritto dall’art. 33 dello Statuto del C.O.N.I.”

Aggiunge, poi, un’affermazione di enorme valenza:

“Gli Organi tecnici (omissis)  sono formati da componenti nominati dal Comitato dei delegati (che costituisce un organo essenzialmente politico dell’Associazione composto dal Presidente dell’A.I.A., dal Vice Presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea Generale) senza alcun previa verifica dei presupposti dei candidati da parte di una commissione terza e imparziale a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei candidati e degli Organi tecnici”.

Da un lato definisce come “organo politico” (e non tecnico, dunque) il comitato incaricato di formare le commissioni, dall’altro evidenzia come gli stessi componenti degli organi tecnici siano espressione diretta di una nomina personale e senza alcuna verifica dei presupposti da parte di un soggetto terzo.
Potremmo trasformare questo assunto in una domanda: chi controlla gli atti pubblicistici dell’AIA?
Secondo il Tribunale Federale nessuno, tanto che “la nomina dei componenti degli organi tecnici appare dettata anche da valutazioni associative e non sembra improntata esclusivamente a garantire la terzietà e l’indipendenza di svolgimento delle delicate funzioni prescritte dalle prefate disposizioni. (omissis) Nessuno dei requisiti prescritti concerne la qualificazione, la terzietà o l’indipendenza dei componenti degli Organi tecnici”. Credo ci sia poco da aggiungere…

Per concludere, la sentenza del Tribunale Federale verrà sicuramente impugnata dall’AIA. Scrivo sicuramente perché, in mancanza di impugnazione, l’AIA si ritroverebbe senza parametri di valutazione degli arbitri, aprendosi le strade per mille ricorsi a fine stagione, basati sui fondamenti della sentenza ancora oggi attualissimi.
Quali?
Anche questa stagione è iniziata senza numeri certi, senza conoscenza diretta da parte degli arbitri degli specifici “criteri” che verranno utilizzati per sancire promozioni, dismissioni, conferme nel ruolo. E ciò vale per tutti: arbitri, assistenti, osservatori.

Il rischio?
Nel caso in cui dovesse essere confermata totalmente od anche solo parzialmente la sentenza de quo, potrebbe essere deciso il commissariamento dell’AIA da parte della FIGC, sulla base di un’eventualmente riconosciuta violazione dei principi sanciti dall’art. 32 dello Statuto FIGC.

Ipotesi remota?
Può essere.
Di certo c’è che questa sentenza è destinata ad incidere molto profondamente sull’associazione.

E permettetemi di scriverlo: era ora!

Capitolo Nicchi.
Domanda immediata: ha qualche responsabilità?

La risposta è semplice: NI’.

NO.
Non ha responsabilità perché questi regolamenti interni sono in vigore da ben prima che Nicchi diventasse presidente dell’AIA. Non ha influito in alcun modo sull’introduzione di tali precetti normativi, non è mai intervenuto sulla materia.

SI’
La frase finale delle motivazioni a sostegno del “no” sono le medesime che rendono Nicchi responsabile in parte di questa decisione: non ha mai modificato queste norme ma ha impegnato fior di giuristi per cambiare parti di regolamento che gli facevano comodo. Non dimentichiamoci, infatti, che Nicchi ha promosso la revisione (al ribasso, ovviamente) del quorum elettivo per il terzo mandato, abbassandolo da “tre quarti” a “due terzi”: non proprio “spiccioli”.
E sapete per quale motivo sono certo che Nicchi fosse perfettamente a conoscenza dei vizi insiti in gran parte dei regolamenti alla voce “meritocrazia” (perché di questo si parla)?
Perché le “censure” oggi certificate dal Tribunale Federale gliele esposi (indirettamente) io stesso, 8 anni fa, in sede di deferimento. Deferimento conseguente ad una dismissione che TUTTO il mondo AIA (al netto di pochi ipocriti seriali ed associati di mediocre lealtà) sa essere maturata per un motivo che di tecnico non ha assolutamente nulla.

Arrabbiato?
No, sono passati tanti anni.
Amarezza?
Nemmeno.

Certamente c’è gratitudine.
Gratitudine per l’AIA come “ideale”: mi ha dato tantissimo.
Gratitudine per la Giustizia (con la “G” maiuscola): da oggi l’AIA sarà costretta a seguire procedimenti pubblicisticamente più equi, più trasparenti, più veri.

Che piaccia o meno a Presidente e Comitato Nazionale…

Ah, dimenticavo: questa decisione non investe solo gli arbitri di calcio ma TUTTI gli arbitri di TUTTI gli sport perché la sentenza ha ed avrà una evidente valenza di precedente giuridico.